Art. 2.
(Dipartimento di psichiatria).

      1. Il Dipartimento di psichiatria (DP) è istituito presso ogni azienda sanitaria locale (ASL) per aree di popolazione fino a 150.000 abitanti. Nelle ASL eccedenti tale numero di abitanti è istituito un unico DP suddiviso in un numero di moduli dipartimentali, ognuno dei quali ricopre aree con popolazione non eccedente i 150.000 abitanti, fino a comprendere tutta la popolazione della ASL, salvo eventuali variazioni per documentate ed evidenti esigenze locali.
      2. Il DP è un dipartimento a struttura, con direzione unica e con funzioni autonome di programmazione e di gestione.
      3. Al DP sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) programmazione e coordinamento degli interventi di prevenzione, di cura e di

 

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riabilitazione delle patologie psichiatriche nella popolazione adulta;

          b) promozione della educazione sanitaria sui temi di pertinenza psichiatrica;

          c) aggiornamento professionale del personale operante nel campo delle patologie psichiatriche;

          d) raccolta e valutazione delle informazioni derivanti dalle attività di ricerca e diagnostiche effettuate sulle patologie specialistiche;

          e) verifica e controllo del funzionamento delle strutture private psichiatriche convenzionate.

      4. Il DP è diretto da un medico psichiatra.
      5. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 3, al DP è attribuita una quota pari ad almeno il 7 per cento delle risorse finanziarie complessive della ASL di competenza.
      6. Sono altresì destinate al DP come risorse aggiuntive quelle derivanti dalla vendita o dalla locazione delle strutture degli ex ospedali psichiatrici.
      7. Il DP è articolato nel servizio territoriale di psichiatria ed è in rapporto funzionale con il servizio psichiatrico ospedaliero istituito ai sensi dell'articolo 4.